PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le unità immobiliari di nuova costruzione devono essere dotate di un contatore autonomo dell'acqua, separato da quello condominiale.
      2. In occasione di ristrutturazioni di unità immobiliari o di servizi igienici all'interno di unità immobiliari, è obbligatoria l'installazione di un contatore autonomo dell'acqua. Tale installazione è obbligatoria anche in occasione di frazionamenti immobiliari.

Art. 2.

      1. A tutte le unità immobiliari dotate di un contatore autonomo dell'acqua è addebitato esclusivamente il costo dei metri cubi d'acqua di effettivo utilizzo, oltre alla relativa quota parte per eventuali costi accessori. L'addebito dei consumi effettivi è applicato anche nel caso in cui all'interno di un condominio non tutte le unità immobiliari siano dotate di contatore autonomo dell'acqua. In tal caso il consumo dell'unità dotata del contatore autonomo è scorporata dal consumo complessivo del condominio.

Art. 3.

      1. L'installazione del contatore autonomo dell'acqua è condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per gli interventi recupero edilizio. A tal fine l'installazione del contatore autonomo deve essere certificata da chi effettua l'intervento di ristrutturazione o di recupero. È ammessa l'autocertificazione, con possibilità

 

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di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
      2. Il contatore autonomo dell'acqua obbligatorio ai fini della valutazione dell'efficienza energetica degli edifici. La presenza o l'assenza del contatore autonomo dell'acqua deve essere indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.